stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.64. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3778

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/11/2010  [ apri ]
1.64.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 309 è sostituito dal seguente:
«309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. Le disposizioni di cui al presente si applicano nel limite massimo di spesa complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2011».
7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-bis, nel limite massimo di spesa pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».