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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.63. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3778

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/11/2010  [ apri ]
1.63.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente:
«i-novies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: c), e), f), i-quinquies) e i-sexies) sono sostituite dalle seguenti: «c), e), f), i-quinquies), i-sexies) e i-novies);
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 nel limite massimo di spesa complessiva di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità applicative del comma 7-bis anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale come individuato al comma 7-ter.
7-quinquies. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministero delle finanze di cui al comma 7-quater è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7-sexies. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, stimate, nel limite massimo di spesa, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7-septies a 7-decies.
7-septies. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
7-octies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 7-septies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-novies. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 7-septies del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
7-decies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.