stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.221. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3778

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/11/2010  [ apri ]
1.221.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie, i comuni che, nei piani di edificazione, tra gli oneri concessori, prescrivono la cessione gratuita di porzioni di superficie fondiaria, in proprio favore, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale possono optare per la monetizzazione degli stessi.
7-ter. Qualora l'acquisizione di tali aree non risulti opportuna in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero alla effettiva applicazione dei programmi comunali d'intervento, il comune prevede, in alternativa alla cessione gratuita, una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni, per la mancata cessione di aree, sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica.
7-quater. I relitti di superficie fondiaria nella disponibilità del patrimonio dei comuni possono alienarsi previo diritto di prelazione, in via prioritaria, agli ultimi cessionari degli stessi terreni e, dopo, ad eventuali altri soggetti interessati, a partire dai proprietari dei fondi limitrofi. Tali proventi vanno destinati, nel bilancio dell'Ente, per espropri con finalità pubblica e costruzione di servizi, opere di urbanizzazione primaria e secondaria.