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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.172. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3778

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/11/2010  [ apri ]
1.172.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-quinquies, è aggiunto il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».
5-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
5-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
5-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

5-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
5-septies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento».
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».