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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.40. in Assemblea riferita al C. 3778-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/11/2010  [ apri ]
1.40.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2011, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.

ex 1. 156. parte ammissibile e 1. 162. parte ammissibile