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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.35. in Assemblea riferita al C. 3778-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/11/2010  [ apri ]
1.35.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 309 è sostituito dal seguente:
«309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite massimo di spesa complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011.

vedi 1. 64.