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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.24. in Assemblea riferita al C. 3778-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/11/2010  [ apri ]
1.24.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'importo massimo di interessi passivi e relativi oneri accessori, detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento per ogni figlio legittimo o naturale nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10.000 euro.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2011 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

vedi 1. 180.