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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.206. in Assemblea riferita al C. 3778-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/11/2010  [ apri ]
1.206.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:
148-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-quinquies è aggiunto il seguente:
«7-quinquies.1. Nel saldo finanziario di cui al comma 5, entro un limite di 700 milioni di euro, non sono considerate le spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini».
148-ter. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
148-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

ex 1. 175.