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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.5.  nelle commissioni riunite V-IX in sede referente riferita al C. 3725

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2010  [ apri ]
1.5.
inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori interessati dalle misure di cui al comma 1 e, più in generale, dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con uno o più decreti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a disciplinare l'organizzazione, la gestione e il funzionamento nell'ambito dell'INAIL dell'organismo denominato Ufficio italiano della navigazione, dotato di autonomia in considerazione della peculiarità e specificità del servizio espletato. Al predetto organismo affluiscono anche le risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie del soppresso IPSEMA, al quale subentra in tutte le funzioni.
1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ident. 1.11.