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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.13.  nelle commissioni riunite V-IX in sede referente riferita al C. 3725

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2010  [ apri ]
1.13.

Al comma 4, sostituire le parole da: al comma 1 fino a: entro il 30 aprile 2011 con le seguenti: i commi da 1 a 5 sono soppressi.

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5.1 Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, commi da 1 a 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2010, a 520 milioni di euro per l'anno 2011 e a 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede con le disposizioni di cui ai commi da 512 a 515.
5.2 Agli oneri di cui al comma 5.1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede quanto a 35 milioni di euro mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5.3 Agli oneri di cui al comma 5.1, per gli anni 2011 e seguenti, pari a 520 milioni di euro per l'anno 2011 e a 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5.4.
5.4 In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
5.5 La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 5.1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.