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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.10.  nelle commissioni riunite V-IX in sede referente riferita al C. 3725

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2010  [ apri ]
1.10.
inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori interessati dalle misure di cui al comma e, più in generale, dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «l'IPSEMA

e l'ISPESL sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISPESL è soppresso».
4-ter. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per l'IPSEMA da tre membri, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno del Ministero dell'economia e delle finanze».
4-quater. All'articolo 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti».
4-quinquies. All'articolo 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, il comma 4 è abrogato.
4-sexies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ident. 1.6.