Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiungere il seguente comma: «Il presidente della provincia e il sindaco del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari interagendo per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per la promozione e la gestione di progetti volti all'inserimento dei condannati e degli internati in attività lavorative, formative, al sostegno delle famiglie e di ogni attività propedeutica e necessaria al loro reinserimento nella società».
2. Dopo la lettera l) del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiungere la seguente lettera:
«l-bis) i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».