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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.10. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
8.10.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per l'anno 2011, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai professori e ricercatori universitari».

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2010, all'onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 32 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.