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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.31. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
6.31.

Sostituirlo con il seguente:
1. È istituito il nuovo ruolo di Professore Universitario articolato in diversi livelli secondo il merito scientifico, l'impegno didattico e le responsabilità accademiche. Nel ruolo di professore si entra per concorso nazionale selettivo e a numero chiuso. Il Ministero bandisce i concorsi entro il 31 marzo di ogni anno sulla base delle richieste pervenute dagli atenei. Il dirigente preposto assume la responsabilità del procedimento e risponde di eventuali ritardi nella suddetta scadenza. I concorsi si svolgono con le procedure previste dal successivo articolo 16.
2. I criteri di selezione per la progressione all'interno dei livelli sono definiti per regolamento dai singoli atenei, sentito il parere vincolante dell'Anvur.
3. I singoli professori periodicamente possono chiedere agli atenei il passaggio di livello previa valutazione dei meriti scientifici e didattici maturati. Sono di conseguenza abrogate le norme relative agli attuali scatti automatici di anzianità.
4. Dall'entrata in vigore della presente legge saranno banditi concorsi solo per il nuovo ruolo di Professore universitario.
5. Gli attuali professori ordinari, associati e i ricercatori possono optare per l'inserimento nel nuovo ruolo di professore universitario. Gli atenei determinano, con apposito regolamento, i criteri per l'inserimento nei diversi livelli secondo le riconosciute capacità scientifiche e didattiche.

6. L'ateneo adotta criteri per l'impegno a tempo definito dei professori universitari e del corrispondente trattamento economico.
7. Per il trasferimento da una sede all'altra il professore può concordare il livello di accesso e le conseguenti responsabilità di ricerca e didattica.
8. Il docente che non ottenga il giudizio positivo sul proprio operato, nel periodo per il quale chiede la valutazione, è escluso, fino ad un successivo giudizio favorevole, da qualsiasi carica accademica o commissione giudicatrice di concorsi o di valutazione di progetti.
9. Il docente che in un periodo di dieci anni, senza giustificato motivo o casi di sospensione dell'impegno accademico, non richieda o non ottenga il giudizio positivo sull'attività svolta, è esonerato dall'insegnamento e dalla ricerca e posto in mobilità secondo l'attuale normativa per l'impiego pubblico ovvero è collocato a riposo nel caso in cui abbia maturato i previsti requisiti di anzianità per i dirigenti della pubblica amministrazione.
10. L'ateneo adotta criteri per l'impegno a tempo definito dei professori universitari e organizza i controlli per il rispetto dei suddetti.
11. L'attuazione del presente comma e, in particolare, la definizione dei livelli e delle fasi di valutazione periodica è demandata ad un decreto interministeriale di concerto con il ministro dell'economia e della pubblica amministrazione, su parere conforme delle commissioni parlamentari competenti.