Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 6 e all'articolo 8, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati didattici, di ricerca e gestionali, fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori in deroga ai criteri stabiliti con giustificate motivazioni comunicate per iscritto all'ANVUR.