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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.04. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
6.04.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Art. 6-bis.
(Piano triennale straordinario per l'assunzione di professori associati).

1. Al fine di garantire l'attività didattica anche in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980, il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone con proprio decreto, sulla base delle indicazioni delle università in relazione alle ore di didattica svolte, anche in relazione al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-ter e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un programma triennale di concorsi per professori associati per un numero complessivo nel triennio di almeno 10.000 unità.
2. Nel decreto ministeriale di cui al comma 1 devono essere previste disposizioni che attribuiscono un punteggio in relazione all'anzianità nel ruolo di ricercatore e alle ore di didattica svolte.

Art. 6-ter.
(Fondo per la didattica universitaria e ripristino della detrazione dall'ICI per l'abitazione principale).

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2011.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale Al, A8 e A9».

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, determinate con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, confluiscono annualmente nel Fondo per la didattica universitaria istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca.