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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.03. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
4.03.

1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.
3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:
a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;
b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo armo, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso.
5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.
6. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro.
7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.
8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti; «0,27 per cento».