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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.6. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
3.6.

Al comma 3, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: La federazione ovvero la fusione, nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia universitaria, deve prevedere le modalità di gestione ed organizzazione dell'accordo e della partecipazione a tali processi degli organi elettivi degli atenei, dei dipartimenti, delle strutture di raccordo e dei corsi di laurea interessati a tali accordi. Non è ammessa l'istituzione di nuovi organi di governo o gestione ma solo modalità di integrazione a fini decisionali degli organi di governo degli atenei coinvolti. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei restino nella disponibilità degli atenei stessi e concorrono alla formazione dei fondi ordinari e integrativi e non costituiscono entrate straordinarie.