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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.14. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
3.14.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di migliorare la qualità e garantire la razionalizzazione delle distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, dalla data di entrata in vigore della presente legge è precluso alle università l'istituzione di nuove sedi distaccate; le università possono istituire o trasformare le attuali sedi distaccate in «centri di eccellenza della ricerca».