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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2010  [ apri ]
3.01.
approvato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. L'Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni a essi connesse sono esenti da imposte e da tasse.
2. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità in favore delle università statali e non statali legalmente riconosciute sono esenti da tasse e da imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante.