Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A partire dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 19 e 21 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. L'assorbimento delle figure non di molo definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il MIUR e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.