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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.29. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2010  [ apri ]
25.29.
approvato

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Norme transitorie e finali).

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.
2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.
2-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Si procede altresì direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando è inferiore a quattro».
3. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneità conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte dell'università che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata, devono seguire decreto di nomina e presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo può essere chiamato da altre università, ferma restando la possibilità per l'università che ha indetto il bando di ripetere la chiamata.
4. I contratti di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), possono essere stipulati, con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.
6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, dopo la parola: «triennio» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e, dopo la parola: «universitarie» sono inserite le seguenti: «o di ricerca»; il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali fini».
7. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 17 della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 230 del 2005.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
c) l'articolo 1, commi 8, 10 e 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
10. Fino all'anno 2015, la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'articolo 21.
10-bis. Fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
10-ter. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono inserite le seguenti: «e quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca in relazione ad attività istituzionali i cui oneri non siano posti a carico del fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi».
10-quater. Ai titolari dei contratti di cui all'articolo 21 della presente legge e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nonché agli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane, ai sensi del comma 9 della stessa legge n. 230 del 2005, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata ai sensi delle predette disposizioni. Al relativo onere, pari a euro 4.917.618, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
10-quinquies. All'articolo 2, comma 140, lettera b), del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: «e le relative indennità», è inserito il seguente periodo: «Il compimento del settantesimo anno di età comporta l'automatica cessazione dalla carica di Presidente o componente dell'organo direttivo».
10-sexies. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui all'articolo 16, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente a tale settore, è integralmente composta ai sensi della lettera g) del medesimo articolo e comma.
10-septies. All'articolo 17, comma 30, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle università e agli enti di ricerca».
10-octies. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari».
11. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera f), si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante dall'articolo 19, comma 5, valutato in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157. All'articolo 1, comma 6, della legge n. 157 del 1999, il quarto periodo è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Relatore