Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'anno 2010, i ricercatori universitari in ruolo da almeno 12 anni, ai quali per almeno tre anni accademici consecutivi siano stati conferiti affidamenti o supplenze di insegnamenti ufficiali delle Facoltà, sono stabilizzati ai soli fini giuridici nel ruolo di «professori aggregati».