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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.18. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
25.18.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per il periodo 2010-2015, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al trenta per cento alla chiamata nel ruolo di professore associato di ricercatori che abbiano ottenuto l'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, e per una quota non superiore al 15 per cento alla chiamata nel ruolo di professore ordinario di professori associati che abbiamo ottenuto l'abilitazione nazionale.