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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.16. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
25.16.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, della legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano a ricercatori e professori universitari. Agli oneri derivanti, pari rispettivamente a 87, 169 e 270 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede mediante aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28 comma 1 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, determinato con provvedimento direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965 n. 825 e successive modificazioni.