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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.15. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
25.15.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Nei primi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle Università statali la programmazione dell'organico docente deve assicurare le risorse finalizzate alla copertura a cadenza regolare di posti di professore di ruolo di seconda fascia in misura almeno pari, per il predetto periodo, ad un terzo del numero di ricercatori di ruolo in servizio in ciascun ateneo. Le procedure si svolgono con le modalità di cui agli articoli 16 e 17 e 21 della presente legge. Al relativo onere, pari rispettivamente a 45 e 90 milioni per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28 comma 1 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, determinato con provvedimento direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965 n. 825 e successive modificazioni.