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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.11. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
25.11.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino almeno al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, ai ricercatori a tempo indeterminato che possano documentare una produzione scientifica in linea con i criteri qualitativi e quantitativi individuati da apposito decreto del Ministro e diversificati per area scientifica (in analogia con quanto richiesto per l'abilitazione nazionale) e con una attività didattica certificata da decreto rettorale nel proprio o in altri atenei di almeno 6 anni - non necessariamente continuativi - viene attribuita l'abilitazione nazionale. Tale abilitazione dà titolo all'inquadramento immediato nel ruolo di professore associato presso l'ateneo di appartenenza al livello stipendiale corrispondente alla retribuzione annua maturata fino a quel momento da ricercatore o, qualora non coincidente, al livello immediatamente più alto.