Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. 1. Le regioni e le province autonome possono istituire con propria legge un Fondo per la ricerca scientifica al quale affluiscono le risorse di cui al comma 3.
2. Le modalità di utilizzo di ciascun Fondo e i criteri per l'individuazione dei progetti di ricerca da finanziare, sono determinati e realizzati da ciascuna Regione e provincia autonoma, nel limite delle risorse che affluiscono a ciascun Fondo.
3. Le accise sui tabacchi lavorati di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è incrementata del 10 per cento.
4. Le maggiori entrate di cui ai comma 3 affluiscono ai Fondi regionali, di cui al comma 1,secondo una ripartizione proporzionale alla popolazione residente in ciascuna regione e provincia autonoma.