Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:
Art. 24-bis.
(Turn over).
1. A decorrere dall'anno 2011 le università possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Sono pertanto abrogate le disposizioni di cui all'articolo 66 comma 13 della legge 133 del 2008, e successive modifiche.