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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.1. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2010  [ apri ]
23.1.
approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2004, convertito in legge, con modificazioni, 5 marzo 2004 n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madre lingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madre lingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data d'instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 della legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal decreto legge n. 2 del 2004 e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma della legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Relatore