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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.02. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
23.02.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Incentivi all'assunzione dei dottori di ricerca).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datare di lavoro, ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza.

2. Per i soggetti e per gli stessi periodi di cui al comma 1, i redditi da lavoro dipendente sono imponibili per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4.
4. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».