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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.1. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
22.1.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:
1. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.
2. I soggetti di cui al comma 1, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso comma, può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di 40 anni.
3. I ricercatori e i professori universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato i 65 anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico, fatta salvo quanto previsto dal comma 2.
4. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, e comunque fatta salva la possibilità di avvalersi dell'opzione di cui al comma 2.