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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.32. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
21.32.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I contratti hanno durata triennale, possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri, riconosciuti a livello internazionale, definiti con decreto del Ministro e si svolgono in regime di tempo pieno con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 250 ore. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al presente comma è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Conseguentemente i commi 4 e 5 sono soppressi, al comma 5, le parole: nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), sono sostituite dalle seguenti: nel sesto anno di contratto e dopo le parole: La programmazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicura, sono aggiunte le seguenti: fin dall'accensione del primo contratto triennale.