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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.23. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
21.23.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
4-bis. Per un periodo di otto anni dalla entrata in vigore della stessa, la quota di posti complessivi è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 100 milioni di euro per anno, riservati nella misura del settanta per cento a ricercatori a tempo indeterminato o determinato che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 16 e nella restante misura del 30 per cento ai titolari di assegni di ricerca.
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis di provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: «All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».