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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.18. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
21.18.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. I ricercatori a tempo determinato già reclutati a seguito di valutazione comparativa ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o che siano cessati dal servizio da non più di ventiquattro mesi, che siano anche affidatari di uno o più carichi didattici, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per conservare la loro posizione economica e giuridica fino all'espletamento della seconda tornata di abilitazione nazionale, purché in possesso di almeno tre anni di anzianità di insegnamento anche non continuativi.
6-ter. I ricercatori a tempo determinato di cui al comma 7-bis possono partecipare alle procedure di abilitazione nazionale.
6-quater. I ricercatori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo della facoltà ovvero cessi di essere attivato, in corrispondenza dell'idoneità conseguita, possono essere utilizzati su delibera del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.
6-quinquies. A domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla conseguita idoneità nel giudizio di abilitazione nazionale, i ricercatori di cui ai commi 7-bis e 7-ter sono inquadrati nel ruolo dei professori associati universitari. L'assunzione è disposta dal rettore presso la facoltà nella quale il ricercatore svolge la propria attività.
6-sexies. Qualora l'onere finanziario per l'immissione in ruolo del personale previsto nel presente articolo superi il 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario, l'eccedenza è compensata con il risparmio di spesa derivante da futuri trasferimenti o pensionamenti di docenti in servizio nell'università interessata.