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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.02. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
21.02.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Professori aggregati).

1. È abolito l'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230. È istituito il ruolo di Professore aggregato a cui afferiscono, su loro richiesta, i ricercatori confermati che nel precedente quinquennio abbiano svolto per più di tre anni consecutivi attività di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, previa positiva valutazione del Consiglio di Dipartimento approvata a maggioranza assoluta dai professori ordinari incardinati e convergente delibera del Consiglio di amministrazione. Ai professori aggregati è fatto obbligo di garantire, nell'ambito del loro impegno didattico, 60 ore di lezione frontale ed è riconosciuto il diritto ad una indennità aggiuntiva pari al 20% dello stipendio tabellare del Ricercatore di ruolo alla sesta classe stipendiale. I Professori aggregati mantengono per ogni altro aspetto l'inquadramento e il trattamento giuridico ed economico dei Ricercatori confermati.