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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.83. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2010  [ apri ]
2.83. (nuova formulazione)
approvato

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

Al comma 9, conseguentemente sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste al momento dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, stanno espletando il primo mandato, è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.