Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:
1. Le università statali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a modificare, nel rispetto dei princìpi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e in attuazione delle norme stabilite dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i propri statuti in materia di organi, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia e nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:.