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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.19. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
2.19.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei. Per garantire l'omogeneità dei settori scientifico-disciplinari degli afferenti ai dipartimenti, i nuovi dipartimenti dovranno formarsi riunendo assieme obbligatoriamente, fatti salvi i casi di documentata impossibilità, i docenti di un ateneo appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare, e in sub ordine allo stesso settore scientifico-disciplinare concorsuale e in subordine al macro-settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui non è possibile per alcuni macro-settori scientifico-disciplinari il raggiungimento del numero minimo di componenti per la formazione di un dipartimento, l'ateneo procederà all'afferenza d'ufficio dei singoli docenti ai dipartimenti dell'ateneo, sentiti i docenti interessati.