Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) composizione del consiglio di amministrazione con soggetti di elevata qualificazione professionale; conferimento della qualifica di membri di diritto del consiglio di amministrazione al rettore, a 2 rappresentanti eletti degli studenti, a 4 docenti di ruolo dell'ateneo, designati o scelti secondo modalità stabilite dallo statuto; designazione degli altri componenti, secondo modalità stabilite dallo statuto, tra personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, da parte di soggetti pubblici e privati che concorrano al mantenimento dell'ateneo con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato all'ateneo; previsione che il numero dei membri appartenenti ai ruoli dell'università sia aumentato di tanti componenti quanti vengano a superare, tra gli esterni ai ruoli dell'ateneo, il numero di 4; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o altro consigliere, eletto dal consiglio stesso.