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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.153. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2010  [ apri ]
2.153.
approvato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. In prima applicazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'eventuale rinnovo consecutivo degli stessi sono comunque portati a compimento, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Conseguentemente all'articolo 25, comma 8, inserire la seguente abrogazione: l'articolo 14, comma 5 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Il Relatore