Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. In prima applicazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'eventuale rinnovo consecutivo degli stessi sono comunque portati a compimento, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
Conseguentemente all'articolo 25, comma 8, inserire la seguente abrogazione: l'articolo 14, comma 5 della legge 18 marzo 1958, n. 311.