Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:
f) istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera c) ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del corpo non docente: attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo a un professore universitario del ruolo unico afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato.