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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.118. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
2.118.

Al comma 1, la lettera i), con la seguente:
i) i componenti, nel numero massimo di 11, compresi il rettore che è membro di diritto e un rappresentante degli studenti, sono nominati per i due terzi dal senato accademico e il restante terzo è designato dai membri già nominati e sottoposto all'approvazione del senato. Le nomine di competenza dei membri già eletti vengono effettuate a seguito di avviso pubblico tra personalità italiane o straniere esterne all'ateneo in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e elevata esperienza professionale. Nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, ciascuna componente deve attenersi al rispetto del principio costituzionale della parità di genere, nominando un numero non inferiore ad un terzo di componenti per ciascun genere.