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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.9. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
19.9.

Sostituire gli articoli 19, 20 e 21 con il seguente:

Art. 19.
(Contratto a termine).

1. Per tutte le attività didattiche e di ricerca a carattere temporaneo le università stipulano, a seguito di procedure concorsuali, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale, disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato con la legge 24 dicembre 2007, n. 247. Il contratto stabilisce, sulla base di criteri generali degli atenei, i compiti specifici e le modalità del loro assolvimento, siano essi di didattica, nelle sue diverse forme, autonome o di supporto, di servizio agli studenti o di ricerca ai livelli di volta in volta richiesti.
2. Per l'attività di ricerca e di docenza è vietata ogni altra forma contrattuale. È fatto anche divieto di prestazioni in forma gratuita.