Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I soggetti di cui al comma 1 con apposito regolamento disciplinante modalità di conferimento degli assegni individuano interventi atti a garantire un numero riservato di posti destinati all'abilitazione di studiosi italiani, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e post universitaria all'estero e decidono di tornare in Italia, o stranieri, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e post universitaria in Italia e decidono di restare, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero.