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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.6. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
19.6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Contratto Unico Formativo di Ricerca).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il Contratto Unico Formativo di Ricerca (CUFR). Il CUFR è un contratto a causa mista di natura subordinata finalizzato all'acquisizione delle competenze, delle abilità e dell'esperienza necessaria per l'accesso alle attività di ricerca.
2. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono stipulare i contratti di cui al comma 1 con studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo già in servizio presso istituzioni universitarie, A decorrere dall'anno 2014 il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'accesso al CUFR. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
3. Il CUFR può avere una durata compresa tra uno e tre anni, è rinnovabile e non cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con i soggetti di cui al comma 2, intercorsi anche con soggetti diversi e compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni.
4. I compensi dei contratti di cui al presente articolo sono determinati mediante un accordo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale protocollo regolerà anche le modalità d'espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua estinzione e l'accesso alle tutele sociali, definite per legge o integrative.
5. Il protocollo di cui al comma 4 potrà altresì definire un nuovo limite per la durata massima dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, fermo restando che tale limite non potrà comunque essere superiore a quattro anni.
6. Le università disciplinano le modalità di conferimento dei CUFR con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante una delle seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, seguiti dalla costituzione di una commissione che valuterà i titoli e le pubblicazioni presentati da ciascun candidato, anche in base alla loro attinenza al programma di ricerca oggetto del bando, e formulerà una graduatoria finale sulla base dei punteggi attribuiti.

7. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge sono assorbiti, attraverso il CUFR, tutti i contratti a causa mista e tutte le figure non subordinate impegnate presso le università. L'assorbimento delle figure non subordinate, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il MIIUR e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
8. La contribuzione previdenziale e sociale è determinata nelle stesse modalità e forme previste per l'apprendistato professionalizzante di cui al comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. A decorrere dalla data della firma del primo accordo di cui al comma 4, è abrogato l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso dei titolari ai ruoli dei soggetti di cui al comma 2.