Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'importo dell'assegno, compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, è determinato con proprio regolamento dall'università. I limiti di compatibilità della fruizione di assegni con altre attività sono determinati con decreto del Ministro.