Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Professori di chiara fama).
1. A valere sulle risorse del Fondo finanziamento ordinario, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno, alle istituzioni universitarie è consentita la chiamata diretta di professori ordinari di chiara fama italiani e stranieri, previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale.