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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.03. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
14.03.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Assunzione di personale).

1. A partire dal 2012, le università statali possono procedere all'assunzione di personale per ciascun anno, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento della spesa per personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.
2. Per le università statali in cui il rapporto tra assegni fissi e Fondo per il funzionamento ordinario supera il 90 per cento, la percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 130 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da Ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.