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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.8. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
8.8.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2-bis. Il Governo, mediante il regolamento di cui al comma 1, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, identifica, per ciascuna area disciplinare, gli indicatori bibliometrici, le relative fonti ed altri eventuali metodi atti a valutare il rilievo delle pubblicazioni scientifiche.
2-ter. Fermo il disposto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nei casi in cui non ricorra la fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le Università possono stabilire la decurtazione dello scatto stipendiale fino ad un massimo del quaranta per cento, ovvero un suo incremento fino ad un massimo del trenta per cento, previa valutazione comparativa del numero e del rilievo delle pubblicazioni scientifiche prodotte nel triennio precedente condotta in base agli indicatori ed ai metodi definiti dal Decreto di cui al precedente comma, tenuto anche conto della qualità della attività didattica effettuata e dell'eventuale svolgimento di incarichi gestionali negli organi di governo dell'ateneo. Gli oneri a carico di ciascuna Università relativi agli incrementi degli scatti stipendiali riconosciuti nel corso di ciascun anno non possono superare per più del cinque per cento le economie prodotte dalle decurtazioni stabilite non corso del medesimo anno.